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L’avv. Ludovico Gamberini, nato a Bologna, il 11 aprile 1979, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la locale Facoltà di Giurisprudenza, con discussione della Tesi “Consenso informato e attività medica” nella materia di Istituzione di diritto penale, ottenendo la votazione di 110/110, e dopo aver conseguito con lode il diploma di Specializzazione per le Professioni Legali frequentando la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti”, si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna a far data dal 2005 ed attualmente iscritto all’Albo dei Patrocinanti dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Nel 2010 ha fondato il proprio Studio Legale svolgendo la propria attività con dedizione, passione e professionalità in varie branche del diritto, in particolare esercitando le difese in processi penali assistendo imputati e parti civili, nonché svolgendo attività giudiziali e stragiudiziali in materie civilistiche, nel rispetto della normativa deontologica.

Lo Studio opera prevalentemente presso gli uffici giudiziari del distretto di Bologna (Tribunali ordinari, Corte d’appello, Tribunale dei minori e Giudici di Pace) e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva collaborazione professionale con Avvocati e Studi Legali Associati ubicati su tutto il territorio nazionale.

Sede

Lo Studio Legale Gamberini si trova in Bologna in Via Garibaldi, 3 – P.T. interno 5, a pochi metri di distanza dai principali Uffici Giudiziari (Corte d’appello di Bologna – sita in Piazza dei Tribunali n.3; Tribunale Ordinario di Bologna, sito in via Farini n. 1 Procura della Repubblica sita a Bologna in via Garibaldi n. 6, Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti – Unep – in via Farini n. 1).

Come raggiungere lo studio:

In autobus:  Linee 13, 14, 19, 20, 29B, 39
Cliccare qua per avere il percorso dal sito Tper

Dove parcheggiare:
Considerando che via Garibaldi si trova all’interno della Zona Traffico limitato, si segnala come il parcheggio più vicino sia il Parcheggio Ex Staveco situato in viale Enrico Panzacchi n. 10

Diritto Penale

L’avv. Ludovico Gamberini si occupa prevalentemente di diritto penale e svolge assistenza sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del processo dinnanzi all’Autorità Giudiziaria di merito, tutelando gli interessi e i diritti delle persone sottoposte alle indagini e imputate, nonchè delle persone offese da reato che intendono costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno patito. Nei limiti consentiti dalla legge (ex artt. 391bis e ss c.p.p) e dal codice deontologico, l’Avv. Ludovico Gamberini svolge attività di indagini difensiva, avvalendosi se del caso di consulenti tecnici e/o investigatori privati esterni allo studio, per effettuare colloqui conoscitivi, ricevere e assumere informazioni da persone informate dei fatti.

L’avv. Ludovico Gamberini svolge attività difensiva in favore del proprio assistito attinto da un procedimento penale, sia nella fase delle indagini preliminari, sia contrastando nei casi consentiti dal codice di procedura penale eventuali applicazioni di misure cautelari personali e reali. Valuta in accordo con l’assistito l’opportunità di definire il procedimento penale mediante riti alternativi al dibattimento ed in caso di condanna, dopo aver esperito le impugnazioni del caso, assiste la persona giudicata colpevole di un reato nella fase di esecuzione della pena proponendo le varie istanze (richieste di misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata, permessi premio etc.) dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza/Magistrato di Sorveglianza, in modo tale che la pena irrogata possa svolgere una funzione rieducativa e risocializzante.
L’avv. Gamberini assiste la persona offesa dal reato sin nella fase di redazione di atto di denuncia/querela ed in ogni fase e grado del giudizio di merito con l’eventuale costituzione di parte civile, svolgendo l’attività professionale con serietà, professionalità e comprensione umana.
In particolare lo Studio Legale Gamberini tratta

  • dei delitti contro la persona
  • dei delitti contro il patrimonio
  • dei delitti contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica e la fede pubblica
  • dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio
  • dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
  • dei delitti contro il sentimento per gli animali
  • dei delitti contro la famiglia
  • bancarotta e reati fallimentari
  • reati tributari
  • violazioni finanziarie
  • dei reati in materia di immigrazione
  • reati stradali
  • dei reati in materia di detenzione e spaccio stupefacenti

Diritto Civile

L’avv. Ludovico Gamberini presta attività di consulenza in materia civile, redigendo diffide, messe in more, atti processuali e assistenza stragiudiziale e giudiziale dinnanzi al Tribunale, alla Corte d’Appello e al Giudice di Pace. In particolare lo Studio si occupa di
  • recupero credito
  • Insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali
  • Infortunistica stradale ed infortunistica in ambito lavorativo
  • Diritto dell’assicurazione
  • risarcimento danni derivanti da fatti illeciti
  • responsabilità medica e professionale
  • azioni di sfratto per morosità e finita locazione
  • responsabilità contrattuale
  • tutela della privacy
  • diritto dell’immigrazione
  • diritto d’asilo
  • Controversie stragiudiziali e giudiziali contro istituti di credito (tassi usurari-anatocismo)

Gratuito Patrocinio Stato

L’avv. Ludovico Gamberini è inserito nell’elenco dei difensori abilitati all’ammissione al gratuito patrocinio a Spese dello Stato e si rende disponibile in materia penale ad assistere persone non abbienti, ove l’assistito soddisfi le condizioni di legge.
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l’istanza inammissibile
  • può accogliere l’istanza
  • può respingere l’istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l’accoglimento dell’istanza

L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata

Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

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